Il revisore dei conti

Il consiglio dell’istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia

Cosa fa

Il consiglio dell’istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell’istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall’articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell’approvazione da parte del consiglio dell’istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell’istituzione e può compiere verifiche sull’andamento della gestione.

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